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Statuto Gli articoli che regolano la Fondazione Poste Insieme Onlus

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
Per iniziativa di Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata il “Fondatore”) è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Poste Insieme ONLUS”. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale e non può distribuire utili.

Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La denominazione della “Fondazione Poste Insieme ONLUS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede e Durata
La Fondazione ha sede in Roma, Viale Europa 190, durata illimitata e svolge la sua attività esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale italiano. 

Al fine di garantire il conseguimento delle finalità statutarie e svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e chiudere sedi operative e di rappresentanza, delegazioni e uffici in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Scopi
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati ed in stato di disagio, anche con particolare riferimento all’infanzia ed alla gioventù, alle pari opportunità, alle famiglie, alle persone con disabilità ed alle persone anziane.

La Fondazione potrà effettuare le proprie attività direttamente, promuovendo propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite, o anche attraverso l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità e solidarietà sociale coerenti con le proprie finalità statutarie, proposti da altri soggetti giuridici pubblici e privati che operino prevalentemente e direttamente nei settori sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. 

Ad ulteriore sostegno delle finalità di utilità e solidarietà sociale perseguite dalla Fondazione, la stessa si propone di utilizzare e sviluppare sistemi tecnologici di comunicazione e tecnologie interattive, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel settore dal Fondatore, promuovendo altresì nell’ambito delle proprie iniziative, ove possibile, il più ampio coinvolgimento di operatori ed utenti del Gruppo Poste Italiane.

Articolo 4 - Attività
Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, svolgendo conseguentemente ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti stabiliti dalla legge;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, incluse quelle connesse al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

f) erogare premi e borse di studio a soggetti svantaggiati;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione, purché rivolti esclusivamente a soggetti svantaggiati;

h) promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle iniziative promosse o finanziate dalla Fondazione;

i) stipulare accordi ad hoc con operatori specializzati per favorire l’accesso al credito finanziario delle organizzazioni non profit per la realizzazione di specifici progetti; 

l) promuovere raccolte fondi tra il pubblico avvalendosi in particolare della rete territoriale dei servizi e delle strutture afferenti al Gruppo Poste Italiane;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e fermo restando il divieto di compiere attività commerciali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
Sono esclusi dai finanziamenti sponsorizzazioni di eventi e iniziative di qualsiasi genere. I finanziamenti si concentrano su attività rendicontabili ed escludono emolumenti, a qualsiasi titolo corrisposti, salvo quelli previsti dal presente statuto, formazione e ricerca.

Articolo 5 - Vigilanza

L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Titolo II - patrimonio e gestione

Articolo 6 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario, pari ad euro  1.000.000,00 (un milione) costituito dalle somme e/o dai beni conferiti inizialmente da parte del Fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il Patrimonio si incrementa per effetto di:
  • apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dal Fondatore successivamente alla costituzione;
  • beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere fatti da Enti o Privati ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
  • rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;
  • eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • contributi del Fondatore e dei Partecipanti;
  • ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

Articolo 8 - Criteri di gestione
Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.
Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.
La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

Titolo III - assetto organizzativo 

Articolo 9 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
  • Fondatore;
  • Partecipanti.

Articolo 10 - Fondatore 
È Fondatore Poste Italiane SpA, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo 11 - Partecipanti 
Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, esclusivamente le società controllate da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Gestione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita,  anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12 - Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • Il Comitato Scientifico
  • il Segretario Generale;
  • il Collegio dei Revisori.
Ad esclusione del solo Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico, le cariche dei componenti degli organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle funzioni statutariamente attribuite, purché debitamente autorizzate e documentate.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tra cui il Presidente, tutti designati dal Fondatore nel proprio novero in rappresentanza dei vertici aziendali e delle relative strutture organizzative interessate per ruolo e competenza alle attività della Fondazione, salvo 1 componente prescelto tra i soggetti designati congiuntamente dai Partecipanti di cui all’articolo 11 del presente Statuto. 

Non sono nominabili, e se nominati decadono dalla carica, come membri del Consiglio di Amministrazione persone interdette, inabilitate, fallite, o condannate a pene che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art,. 2383 cod. civ.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti per i consiglieri del Fondatore Poste Italiane SpA.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, ossia fino ad approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della carica, e possono essere riconfermati. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione scadono contemporaneamente indipendentemente dalla data del loro insediamento.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Fondatore provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il consigliere così nominato resta incarica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:
  • approvare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
  • deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  • determinare l’entità del contributo al fondo di gestione a carico dei Partecipanti di cui all’articolo 11 nonché deliberarne l’ammissione;
  • individuare le aree di attività della Fondazione;
  • deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
  • nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione determinandone i relativi compiti e attribuzioni;
  • nominare i componenti del Comitato Scientifico;
  • deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
  • conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  • deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
  • svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:
  • costituire un “Comitato di Gestione”, su proposta del Segretario Generale, con il compito di supportare e coadiuvare quest’ultimo nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
  • costituire ulteriori Comitati che il Consiglio reputi necessari o utili al funzionamento della Fondazione e al miglior perseguimento delle sue attività.

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno un giorno prima la data prevista per la riunione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente riunito anche in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio medesimo, il Segretario Generale e l’intero Collegio dei Revisori.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione ed il coordinamento dei lavori possono essere curati dal consigliere di amministrazione anagraficamente più anziano.
Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che Presidente e il segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Per la validità delle deliberazioni adottate nel corso delle riunioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 

In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto (anche a mezzo email) della proposta di decisione - inviata dal Presidente e/o dal Segretario Generale o loro delegati - da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. La delibera sarà immediatamente efficace al raggiungimento di approvazioni scritte in numero pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica e sarà immediatamente trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione successiva.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente della Fondazione:
  • ove non vi abbia provveduto il Fondatore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
  • ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento;
  • ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, ovvero avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio;
  • esegue, autonomamente o coadiuvato dal Segretario Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Consigliere anziano.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se del caso, dal Consigliere anziano ovvero dal Segretario Generale, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 7 membri nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il compenso; dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi, ossia fino ad approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della carica.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Segretario Generale della Fondazione ed ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella individuazione degli specifici ambiti di intervento e nella elaborazione dei singoli programmi operativi annuali, nonché nella verifica della coerenza con le finalità statutarie stabilite dallo Statuto della Fondazione.
I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e la durata del suo incarico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che l’ha nominato; può essere riconfermato.

Egli si occupa:
  • della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
  • dell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale, coordinando anche le riunioni del Comitato Scientifico di cui all’articolo 17 dello Statuto.

Nell’ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale può proporre la costituzione di un Comitato di Gestione che può essere composto da dipendenti della Fondazione e/o dipendenti del gruppo Poste Italiane e/o collaboratori esterni.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e ne cura la stesura dei verbali.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Fondatore, che ne determina altresì il compenso, e si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio stesso, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori durano in carica tre esercizi fino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Articolo 20 - Funzionamento e competenze
Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e verificare l'amministrazione della Fondazione nonché l’assetto organizzativo e contabile della Fondazione. 

Si occupa del controllo contabile, salvo che questo venga affidato ad un revisore esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.

I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuale omnicomprensivo, determinato dal Fondatore per tutta la durata della carica, salvo espressa rinuncia al compenso da parte degli stessi.

Titolo IV - bilancio e norme finali

Articolo 21 - Bilancio
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
 
Articolo 22 - Libri verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente, o in caso di assenza, dal Consigliere anagraficamente più anziano che ha presieduto la riunione, e dal Segretario Generale o dal segretario della riunione, qualora i due ruoli non coincidano.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere trascritti su apposito libro.
 
Articolo 23 - Estinzione
 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Clausola finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi o regolamenti vigenti in materia.